Art. 18.
(Attività internazionale).

      1. La Regione può concludere accordi con Stati nelle materie in cui ha competenza legislativa, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
      2. La Regione partecipa alla formazione degli accordi internazionali di interesse regionale e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli stessi nelle materie di propria competenza, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
      3. La Regione può svolgere attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero, nonché concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato nelle materie in cui ha competenza legislativa dandone semplice comunicazione preventiva allo Stato.
      4. La legge regionale statutaria disciplina le procedure per l'attuazione del presente articolo.